L'esecutore testamentario e i suoi compiti
L'esecutore testamentario è il soggetto, persona fisica o anche giuridica, al quale ognuno di noi può, con il proprio testamento, affidare l'incarico di occuparsi di realizzare concretamente le ultime volontà. Possiamo nominare anche più esecutori testamentari, così come si possono indicare dei sostituti, nell'ipotesi in cui l’incarico non venga accettato.
L'esecutore può essere anche un erede o un legatario (beneficiario di una sola disposizione testamentaria), oltreché, ovviamente, un soggetto estraneo al testamento e alla successione in generale (ad esempio un professionista di nostra fiducia).
La semplice designazione che facciamo nel testamento tuttavia non comporta l'acquisto automatico della qualifica e della funzione di esecutore testamentario. Occorre, infatti, che il designato nel testamento accetti espressamente la carica di esecutore, attraverso una dichiarazione che deve essere fatta d'innanzi il Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ovvero il luogo del nostro ultimo domicilio.
Quali sono i compiti dell'esecutore testamentario? Una volta accettata la carica, l'esecutore può svolgere tutte le attività necessarie all'attuazione delle volontà testamentarie ed in particolare, salvo che non sia esonerato espressamente nel testamento (si ha in tal caso solo un potere di controllo), ha il potere e dovere di amministrare, prendendone possesso, i beni ereditari. Tale potere, che deve essere svolto con una "media diligenza", consiste nel compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (questi ultimi debitamente autorizzati dall'Autorità giudiziaria) volti, sempre e comunque all'esatto adempimento delle volontà testamentarie.
La carica è gratuita, salvo che il testatore non abbia previsto un compenso per l'esecutore testamentario. Anche in caso di gratuità, tuttavia, le spese fatte dall'esecutore testamentario non sono a proprio carico ma a carico dell'eredità. L'esecutore deve rendicontare la propria gestione agli eredi ed è responsabile, in caso di colpa, per i danni causati. La legge non stabilisce una durata di questo incarico, ma stabilisce che l'esecutore non possa possedere i beni ereditari oltre un anno dalla dichiarazione di accettazione.
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